Cisl medici del Trentino contesta all’Assessore il ruolo dei mmg nelle strutture intermedie

Trento, lì 26 luglio 2017

OGG: Delibera n.1116 e 1117 del 7 luglio 2017 – Ruolo dei medici di medicina generale- Contrarietà all’accordo collettivo nazionale e provinciale

Egregi,

nella mia qualità di Segretario Generale della Federazione Cisl Medici del Trentino mi vedo costretto a scrivere per segnalare l’illegittimità di parte delle delibere citate in oggetto per contrasto con l’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale invitando le presenti autorità a provvedere a quanto necessario per assicurare la conformità allo stesso.

Spiace dover scrivere su questi atti amministrativi che rappresentano un forzatura nei confronti dei medici di medicina generale che rappresento, soprattutto dopo le assicurazioni del dott. Bordon che escludeva ruoli di tale categoria di medici in queste strutture amministrative” intermedie”.

Diversamente, entrambe le delibere riconoscono ruoli ai medici di medicina generale non previsti da norme contrattuali,nè nazionali nè tanto meno provinciali, come se invece fossero compiti rientranti nell’attività ordinaria.

In particolare, nell’allegato A della delibera n. 1117 del 7 luglio 2017 vien previsto che nelle strutture intermedie “Il medico di riferimento è il MMG o il medico della struttura”. Altresì nel progetto allegato alla delibera n. 1116 del 7 luglio 2017 prevede “Il paziente è in ADI. Il MMG può accedere alla struttura in qualsiasi momento”.

In realtà tali compiti non rientrano fra quelli indicati nell’art. 45 ACN né sono previsti in alcun articolo dell’ACP. Il combinato disposto dell’art. 45 e dell’art. 53 chiariscono, senza ombra di dubbio, che l’assistenza fornita fuori dal proprio ambulatorio è costituita da due macro categorie:

-l’assistenza domiciliare integrata o programmata, da effettuarsi presso la residenza del paziente, secondo la disciplina degli allegati G e H o degli eventuali accordi provinciali;

– l’assistenza domiciliare presso residenze protette e collettività secondo un disciplina da contrattare a livello provinciale.

Nel caso di specie appare chiaro che tali strutture intermedie, presso cui dovrebbe avvenire il collocamento dei pazienti, non sono da considerarsi ovviamente la residenza privata degli stessi, quanto una struttura pubblica di accoglienza, in cui il medico di medicina generale non può e non deve essere coinvolto con queste modalità. Tant’è che come in ospedale, anche in tale struttura vi sarà una presa in carico ufficiale da parte di un medico deputato alla responsabilità della stessa.

L’eventuale coinvolgimento in un’attività di integrazione, a supporto di quanto offerto dalla struttura, è ammissibile solo con una contrattazione ad hoc in cui vengono delineati, con le doverose peculiarità, i compiti di ciascuna figura sanitaria medica. Al momento tali forme di assistenza sono disciplinate in alcune regioni escluse la nostra, ma nelle forme adeguate anche dal punto di vista contrattuale.

La frase “ o “ è assolutamente inadeguata, indicata nella delibera n. 1117 peraltro ai fini di una efficace cura. Se, come viene scritto, la presa in carico è doppia, chi gestisce la cura conseguente ad un semplice esame del sangue in cui alcuni valori sono alterati? Se la presa in carico fosse doppia, che succederebbe in caso di scelte terapeutiche o farmacologiche diverse? Se il paziente viene dal Primerio e viene collocato in una struttura intermedia di Trento, come può realisticamente il medico di assistenza primaria seguirlo e curarlo?

Per il caso del nucleo presso l’APSP Beato De Tschiderer, poi, viene precisato che “ Nel corso della permanenza i rapporti con i familiari, il MMG, l’infermiere del territorio sono gestiti dal Coordinatore delle Cure Intermedie. Ora con questo tipo di coordinamento non è neppure configurabile il MMG, che è libero professionista convenzionato, salvo che accordi provinciali aggiungano una tale funzione di raccordo, e ad oggi non esiste e quindi non può essere legittimamente preteso. Senza far notare, in appendice, che il progetto a cui fa riferimento “sperimentalmente “ la delibera riguardante l’APSP di V.Piave, a Trento, è stata scritta da più mani, nessuna delle quali attinente la medicina generale, men che meno tecnici forniti dalle OOSS della medicina generale stessa.

Per tali ragioni invito le Signorie Vostre a considerare i sopra citati profili di illegittimità e di intervenire nella maniera più adeguata per sospendere/ rimuovere la delibera nella parte relativa ai medici di medicina generale, procedendo secondo la vostra scelta discrezionale alla trattativa della materia nel Comitato Provinciale ex art.24, a ciò deputato, o secondo altre scelte.

Attendo un vostro cortese riscontro su tale problematica entro quindici giorni dalla presente, altrimenti sarò costretto ad accertare in via giudiziaria il contrasto con la normativa nazionale e provinciale vigenti e quindi l’illegittimità della vostra richiesta di assistenza dei medici di medicina generale, essendo pacifico che un accordo collettivo nazionale o provinciale non può essere modificato da un atto amministrativo, quale la delibera di Giunta.

Con la presente ritengo, quindi,  per il momento, del tutto inutile, per Cisl medici del Trentino,anche la riunione del 3 agosto 2017, stante i continui passi avanti non concordati tra le parti, lecitamente, nelle dovute sedi istituzionali.

 Distinti saluti.

Dott.Nicola Paoli

delibera-giuntale-n-1116-sulle-cure-itenrmedie-di-via-piave

strutture-intermedie-2017-punto 4.2