Giovani medici

Il Segretario Generale della Cisl medici del Trentino, dr.Nicola Paoli, è stato nel triennio ordinistico 2015-2017 Presidente del tavolo ordinistico per i giovani medici della provincia di Trento.

E’ stato inoltre, nel 2014,Componente sindacale del tavolo ministeriale per i giovani iscritti alle Scuole di formazione specifica in medicina generale italiane

Nel 2019 è stato   firmatario, a Roma, in Sisac, delle modifiche dell’ACN riguardante la possibilità, per i giovani medici di tutta Italia, di partecipare all’attività di medici di continuità assistenziale e di assistenza primaria mentre ancora si stanno specializzando in medicina generale, a tempo indeterminato.

Lo stesso è stato confermato a Trento nell’accordo provinciale che porta la sua firma come Sindacato di maggioranza assoluta della provincia.

 

Dal 2017 è possibile effettuare tirocini formativi in ospedale, grazie anche all’idea che il nostro Segretario nonchè Coordinatore della Commissione  ordinistica ha a suo tempo ipotizzato in Consiglio ordinistico e fatta propria dalla Giunta provinciale successivamente.

elenco-laureati-per-tirocini-formativi-in-ospedale

 

maggio 2017:

I giudici amministrativi hanno dichiarato che c’è una discriminazione inaccettabile tra aspiranti medici di medicina generale e aspiranti specializzandi ospedalieri. Questi ultimi  si vedono accettare la domanda per il test d’ingresso anche se non hanno ancora fatto l’esame di stato; devono attestarne l’abilitazione solo all’ingresso nella scuola di specialità. I futuri formandi di Mmg invece devono, secondo il bando provinciale, possedere abilitazione e iscrizione all’albo al momento di fare domanda. È avvenuto così  sia in Veneto, Basilicata, Molise, Lazio, che studenti laureati a gennaio 2016 e in attesa del test d’ammissione al triennio di medicina generale di settembre, avendo l’esame di abilitazione a luglio e dovendo presentare la domanda ancor prima, a primavera, non abbiano potuto né fare il test né iscriversi. Il Tar Lazio, in conseguenza a ciò,  ha deliberato con sentenza 5994 del 19 maggio scorso quanto sopra esposto in premessa.I giudici amministrativi hanno dato ragione agli aspiranti medici di medicna generale anche su un altro punto: gli studenti comunitari provenienti da altri paesi e là abilitati possono presentare l’abilitazione in Italia al momento del test. E finiscono per avvantaggiarsi nelle graduatorie, laddove bandi e decreto ministero Salute prevedono che a pari punteggio sia preferito chi ha una minore anzianità di laurea (art. 9, comma 2 DM del 2006) il che comporta che il laureato nelle sessioni di gennaio-marzo 2016, non abilitato in tempo, si vedrà sopravanzato in graduatoria per la formazione del 2017 dal laureato nelle sessioni di ottobre-dicembre 2016. Così,invece, gli abilitati di luglio possono partecipare al concorso a settembre 2017

In merito alla sentenza, riteniamo, qualora qualcuno dei formandi iscritti alla cisl medici avesse piacere,che  chi conclude il triennio a novembre-dicembre dovrebbe poter già entrare in graduatoria a gennaio dell’anno dopo, in Provincia di Trento.Ci costituiremmo quindi al fianco dei nostri iscritti anche in questa battaglia.

———————————————————-

Molti dei giovani e coloro che non entrano alla scuola di formazione in medicina generale,sostituiscono colleghi medici di medicina generale e ci chiedono come debbono comportarsi per il compenso alle loro supplenze

L’ACN prevede per il medico titolare dell’attività di assistenza primaria un compenso forfettario annuo LORDO di Euro 40,05 per paziente che diventano quindi Euro 0,10 paziente/giorno LORDO

Chi paga?
Il medico, al giorno concordato dall’emissione della fattura. Può essere lo stesso giorno, la fine del mese o dell’anno. Dipende da come vi accorderete.

Chi emette fattura?
I sostituti, usando l’apposito modello  recante la dicitura “Fatture sanitarie”.Ricordatevi di apporre nel timbro personale oltre alle vostre generalità anche la partita iva e il codice fiscale

L’onorario si calcola orario?
No, il prezzo della prestazione si calcola a giorni e deve tenere conto dell’attività ambulatoriale, domiciliare integrativa (ADI) e programmata (ADP), delle PiP e della presenza o meno di apparecchiature nella sede oltre che della distanza della stessa dal vostro domicilio. Tutte queste opzioni si contrattano con il medico sostituito nel rispetto dei rapporti di libera professione.

Come avviene il calcolo?
Secondo l’ACN il medico sostituto percepisce l’onorario al 70%. Quindi:
40,05 al 70% = 28 Euro/paziente/anno che diviso 365 giorni diventano 0,076 Euro/paziente/giorno lordi

Tale cifra subisce un ulteriore variazione in relazione al mese di lavoro:

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre    -20%
Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre    invariato
Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo (con oneri a carico del titolare)    +20%

Fatto anche questo calcolo dovete moltiplicare il risultato per il tipo di medico che andate a sostituire:
Medico con meno di 1.000 pazienti, medico tra 1.001 e 1.499, medico con 1.500 pazienti (detto massimalista).
Per ogni caso moltiplicate la quota paziente/giorno ed avrete l’onorario, lordo, da percepire per il solo ambulatoriale.

Nel caso di un medico con 1.500 pazienti, nel mese di Aprile:
1.500*0,076 = 114 Euro /(iva) = 90 Euro al netto d’imposta.

C’è altro?
A questa cifra dovete aggiungere le ADI e ADP. In genere si calcola 15/20 Euro a visita.Molti medici titolari, però,preferiscono aumentare la quota giornaliera e tralasciare il pagamento delle adi e adp e ppip.Questo deve essere ben precisato quando vi accordate con il libero professionista che vi chiede la sostituzione.

Come calcolare i prefestivi?
Ilprefestivo un medico di medicina generale lavora dalle 8.00 alle 10.00.
Il compenso sarà contrattato col medico sostituito e comunque non meno del 30% dell’onorario feriale.

Cosa scrivere in fattura?
Il sostituto deve emettere fattura intestata al medico titolare con indicazione della dicitura
“Sostituzione di medico di medicina generale in giorni non consecutivi.”,
nonché della cifra lorda di competenza dalla quale dovrà essere detratta la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura del 20%, se avete scelto il regime agevolato dovrete lasciare il lordo e scrivere
“compenso non soggetto a ritenuta d’acconto poiché in regime d’imposta sostitutiva art. 27 legge 98/2011”.
Se l’importo supera 77,47 Euro dovrà essere applicata la marca da bollo di 1,81 Euro.

Infine, in ogni rapporto libero professionale che si rispetti vige la regola del buon senso. Se fate 3 ore di ambulatorio, vedete 40 pazienti e vi pagano 40 Euro, è il caso di parlare col titolare ed arrivare ad un nuovo accordo. In nessun caso dovete svendere la vostra professione.

La regolazione del rapporti economici tra medico titolare di convenzione  e sostituto è normato dall’art 37 dell’Accordo in vigore e dall’allegato C

ART. 37 – SOSTITUZIONI.
1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall’inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall’art. 18 del presente Accordo.
2. Il medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 17, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.
3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere per i propri assistiti un medico che garantisca un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile il medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.
4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del medico sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria già titolari di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative del medico di famiglia che effettua la sostituzione.
6. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all’art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
10. L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione del medico nell’elenco, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Il medico sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l’iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.
15. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all’art. 15, e secondo l’ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall’art. 30, comma 19.
16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell’anno, anche non continuativi, l’Azienda sentito il Comitato di cui all’art.23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
ALLEGATO C
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall’art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell’uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
2. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall’art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
5. Il medico sostituto al momento dell’accettazione dell’incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di:
a) essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione;
b) essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;
c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente;
d) avere preso atto dell’assetto organizzativo dell’attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento